Da quando il Ministero della Salute ha equiparato le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle offerte da un medico, anche l’Agenzia delle Entrate si è adeguata in merito alla detraibilità delle spese sostenute per avvalersi di servizi psicologici.
Le prestazioni psicologiche, in quanto trattamento di tipo sanitario, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), purché, ovviamente, rese da uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo. Pertanto le spese relative a questo tipo di interventi possono essere detratte ai fini IRPEF dal proprio 730
Come si calcola la detrazione delle visite psicologiche?
L’importo della detrazione per spese psicologiche si calcola esattamente come per le altre spese sanitarie. La detrazione sarà pari al 19% del totale della spesa sostenuta a lordo di una franchigia pari a 129,11 euro.
Che cosa significa tutto questo?
Innanzitutto è bene sottolineare che per importi minori o uguali a tale cifra non spetta alcuna deduzione fiscale. È possibile detrarre solamente superiori. In questo ultimo caso è necessario, alla somma delle spese psicologiche, sottrarre 129,11 euro prima di applicare la percentuale del 19%.
Facciamo un esempio concreto: supponiamo che una persona abbia sostenuto 500 euro di spese in ambito psicologico o psicoterapeutico, la detrazione fiscale, in tal caso, si calcola su importo a lordo della franchigia, ossia 370, 89 euro (500 € – 129,11 €) e corrisponderà al 19% di tale cifra (ossia 70,47 €).
Per poter detrarre la prestazione sanitaria è necessario che i dati vengano comunicati on-line al Sistema Tessera Sanitaria. La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è completamente a carico del professionista, per cui il cittadino che si rivolge privatamente ad uno psicologo non deve fare nulla a riguardo. È tuttavia buona prassi conservare le fatture cartacee relative alle prestazioni psicologiche sanitarie.
Attraverso il Sistema Tessera Sanitaria la persona trovare già inserite sul proprio modello precompilato le prestazioni psicologiche e sanitarie delle quali si è avvalsa.
Tuttavia è sempre possibile far valere il proprio diritto di opposizione all’invio di tali dati. In questo caso è sufficiente comunicare verbalmente al professionista la propria volontà, della quale verrà preso atto nella stipulazione del contratto terapeutico. In tal caso il professionista non comunicherà le spese sostenute al Sistema Tessera Sanitaria e per il paziente non sarà possibile ricevere alcuna detrazione fiscale.
A seguito della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio), per poter usufruire della sopracitata detrazione del 19%, è necessario che il pagamento di tutte le prestazioni sanitarie (e quindi anche quella psicologica), svolte al di fuori del Servizio Pubblico, avvenga tramite modalità tracciabili, ossia diverse dal contante, come ad esempio carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari.
Quindi non posso più pagare le sedute dallo psicologo in contanti?
No! Infatti rimane possibile pagare le prestazioni psicologiche in contanti, tuttavia in questo caso non sarà possibile effettuare alcun tipo di detrazione fiscale.